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Personenfreizügigkeit (FZA)

Accordo bilaterale Svizzera-UE: i cittadini dell'UE/AELS possono lavorare in Svizzera con un permesso.

Auch bekannt als: FZA, Personenfreizügigkeit

L'Accordo sulla libera circolazione (ALS, in vigore dal 2002) regola il soggiorno e l'occupazione dei cittadini dell'UE/AELS in Svizzera. Se lavori per più di 90 giorni è necessario il permesso L (≤ 12 mesi) o B (> 12 mesi); per < 90 giorni è sufficiente la procedura di denuncia online (easyrelease.admin.ch).

Il lavoro sessuale è coperto dalla FZA come lavoro autonomo. I cittadini di paesi terzi non sono coperti dalla FZA e praticamente non ricevono alcun permesso per il lavoro sessuale.

Vedi anche

  • G-Bewilligung — Permesso per frontalieri dell'UE/AELS che lavorano in Svizzera e vivono nel proprio Paese d'origine.
  • Sexarbeit — Offerta volontaria di prestazioni sessuali a pagamento - legale in Svizzera dal 1942.

Queste definizioni servono per orientarsi in generale nell'industria erotica svizzera. Se avete domande legali o mediche, contattate uno specialista (vedi punti di contatto) o uno specialista.

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