L'Accordo sulla libera circolazione (ALS, in vigore dal 2002) regola il soggiorno e l'occupazione dei cittadini dell'UE/AELS in Svizzera. Se lavori per più di 90 giorni è necessario il permesso L (≤ 12 mesi) o B (> 12 mesi); per < 90 giorni è sufficiente la procedura di denuncia online (easyrelease.admin.ch).
Il lavoro sessuale è coperto dalla FZA come lavoro autonomo. I cittadini di paesi terzi non sono coperti dalla FZA e praticamente non ricevono alcun permesso per il lavoro sessuale.