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Legge e diritto

Sexarbeit

Offerta volontaria di prestazioni sessuali a pagamento - legale in Svizzera dal 1942.

Auch bekannt als: Prostitution, Erwerbsprostitution, sexarbeitend

Il lavoro sessuale si riferisce all'offerta autodeterminata di servizi sessuali a pagamento da parte di adulti. Il termine è stato coniato negli anni '80 dal movimento internazionale delle prostitute per inquadrare l'attività come lavoro retribuito e per differenziarsi dal termine moralmente carico di "prostituzione".

In Svizzera il lavoro sessuale è legale dal 1942 ed è classificato come attività lavorativa riconosciuta dai tribunali federali (BGE 137 III 593). Le lavoratrici del sesso godono di tutti i diritti fondamentali, sono soggette a imposta e possono iscriversi all'AVS come lavoratrici autonome.

La sfruttamento della prostituzione (art. 195 StGB), il favoreggiamento della prostituzione minorile (art. 196 StGB) e la tratta di esseri umani (art. 182 StGB) rimangono punibili.

Vedi anche

  • Zuhälterei — Sfruttamento criminale di una persona dedita alla prostituzione ai sensi dell'articolo 195 del codice penale.
  • Menschenhandel — Sfruttamento penale di una situazione obbligatoria per lo sfruttamento sessuale - Art. 182 StGB.
  • Sperrgebiet — Zona delimitata dal Cantone o dal Comune in cui è vietata la prostituzione di strada.
  • AHV-Anmeldung — Iscrizione obbligatoria presso la cassa cantonale di compensazione per qualsiasi attività indipendente.

Queste definizioni servono per orientarsi in generale nell'industria erotica svizzera. Se avete domande legali o mediche, contattate uno specialista (vedi punti di contatto) o uno specialista.

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