stealthing si intende rimuovere, danneggiare o non indossare di nascosto un preservativo contro l'espressa volontà del partner sessuale. Con la Revisione della legge penale sessuale (1° luglio 2024) la Svizzera ha esplicitamente qualificato lo stealth come un atto sessuale senza consenso - punibile come molestia sessuale (art. 198 StGB) fino allo stupro (art. 190 StGB), a seconda della costellazione.
Per le lavoratrici del sesso ciò significa: ulteriori offerte o minacce per rapporti non protetti non modificano la situazione giuridica. Chiunque faccia rispettare l’obbligo del preservativo agisce sempre legalmente. I casi di furto dovrebbero essere segnalati: i centri di consulenza supportano il processo.