Consenso si riferisce all'accordo attivo, volontario e revocabile di tutte le persone coinvolte in un atto sessuale. Con la revisione del 2024 il diritto penale sessuale svizzero ha acquisito per la prima volta un significato esplicito nel diritto penale sessuale svizzero.
Il consenso non è considerato esistente se la persona:
- non può acconsentire (sonno, perdita di coscienza, grave ubriachezza, disturbo mentale)
- è sotto pressione o minacciata
- si blocca per lo shock o tace
- non è maggiorenne (in generale sotto i 16 anni, sotto i 18 in particolare). remunerazione)
Nel lavoro sessuale, il servizio concordato è il quadro: le azioni oltre questo richiedono un rinnovato consenso. Furti e aggressioni nonostante gli accordi rimangono punibili.