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Legge e diritto

Prostitutionsgewerbeverordnung (PGVO)

Ordinanza di Zurigo che regolamenta l'esercizio dei saloni, dei bordelli e dei palcoscenici.

Auch bekannt als: PGVO, Prostitutionsverordnung

L'Ordinanza sul commercio della prostituzione (PGVO) è la base giuridica centrale per il lavoro sessuale a fini commerciali nel Cantone di Zurigo (in vigore dal 2013, più volte modificata). Regola:

  • Obblighi di licenza e di comunicazione per bordelli e saloni
  • Norme igieniche, antincendio e di sicurezza
  • Diritti di vigilanza della polizia comunale/cantonale
  • Requisiti strutturali e locali (zone vietate)

Altri cantoni hanno regolamenti indipendenti: Berna (legge sulla prostituzione 2013), Ginevra (LProst 2009/2017), Ticino (LProst 2017), Vaud (LProst 2004), Neuchâtel (loi sur la prostitution 2014). Non esiste una standardizzazione a livello nazionale.

Vedi anche

  • Salon — Struttura con diverse prostitute sotto lo stesso tetto, spesso con personale di accoglienza e sicurezza.
  • Sperrgebiet — Zona delimitata dal Cantone o dal Comune in cui è vietata la prostituzione di strada.
  • Patentbewilligung — Autorizzazione ufficiale a gestire un salone o uno stabilimento.

Queste definizioni servono per orientarsi in generale nell'industria erotica svizzera. Se avete domande legali o mediche, contattate uno specialista (vedi punti di contatto) o uno specialista.

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